PATENTI

PATENTE AM

Età minima 14 anni

• Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
• Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici.
• Quadricicli leggeri la cui massa in ordine di marcia è inferiore o uguale a 425 kg (categoria L6e), e velocità non superiore a 45 km/h; motore termico non superiore a 50 cm3, potenza non superiore a 4 kW (per quad da strada leggeri L6a) e non superiori a 6 kW (per quadricicli leggeri L6b per trasporto merci e/o persone)

PATENTE A1

Età minima 16 anni:

• Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.
• Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
• Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli.

A1 AUTOMATICO

Età minima 16 anni:

• Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.
• Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
• Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli.

PATENTE A2

Età minima 18 anni :

• Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

PATENTE A

Età minima 24 anni:

• Tricicli di potenza superiore a 15 kW.

• Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

INFO PATENTI A1/A2/A

Per guidare le moto, dal 19 gennaio 2013 si hanno a disposizione tre tipi di patenti: patente A1, A2 o A.

La patente A1 si può conseguire già a 16 anni, e permette di guidare sostanzialmente motocicli leggeri, la patente A2 è una patente intermedia leggermente diversa da quella rilasciata prima del 19 gennaio 2013, perchè permette dai 18 anni in poi di guidare motocicli di potenza leggermente superiore (35 kw al posto di 25 kw).  

La patente A senza limiti, indicata anche come Patente A3, serve per guidare da subito tutti i tipi di motocicli, ma adesso non la si può conseguire prima di avere compiuto 24 anni.

Il limite di età può scendere a 20, a patto di essere titolari di patente A2 da almeno 2 anni.

Il conducente con patente B, per conseguire la patente A deve sostenere solo l'esame pratico.

Per cominciare a guidare delle moto prima dei 24 anni, si può dunque conseguire la patente A1 a partire dai 16 anni, oppure la patente A2 a partire dai 18 anni.

Occorre anche sottolineare il fatto che non esiste più il concetto della "perdita" dei limiti: per passare da una categoria a quella superiore occorre sostenere sempre la prova pratica corrispondente.

PATENTE B1

Età minima 16 anni:

 

Veicoli che si possono guidare:
• Quadricicli diversi da quelli riportati sopra, la cui massa in ordine di marcia fino a 450 kg per trasporto persone (categoria L7e) (600 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci) e motore con potenza massima fino a 15 kW.

• Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Questa è la patente specifica per guidare i quad di una certa potenza.

 
PATENTE B

Età minima 18 anni:

Veicoli che si possono guidare:
motoveicoli (tricicli, quadricicli e motocicli, questi ultimi solo fino a 125 cm3 e 11 kw, ma solo in Italia);
autoveicoli per trasporto di persone e di cose (anche autocarri e autocaravan) con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice (che non eccedano la massa a vuoto della motrice) e che tutto il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate;
macchine agricole, anche eccezionali;
macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali;
mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.

La patente di guida di categoria B prevede limitazioni di velocità e di guida per i primi tre anni dalla data di superamento dell'esame.

NEOPATENTATI

Le patenti di guida di categoria A2, A, B1 e B, prevedono limitazioni di velocità e di guida per i primi anni dalla data di superamento dell'esame.

Per neopatentato, si intende una persona che ha conseguito la patente A2, A, B1 o B da meno di 3 anni.
(e dunque, se dopo fa la patente C, non è più considerato neopatentato).

Limiti di velocità
I neopatentati devono osservare dei limiti di velocità particolari. Non possono andare oltre i 100 km/h in autostrada e oltre i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (art. 117 Codice della strada) per i primi 3 anni dalla data di conseguimento della patente.

Punti
Se commettono infrazioni che comportano la decurtazione punti, a loro saranno sottratti il doppio dei punti, ad es. la guida con cellulare che ti fa perdere 5 punti, al neopatentato ne fa perdere 5x2=10 (art. 126 bis codice della strada - tabella allegata). Questo obbligo sussiste per i primi 3 anni dalla data di conseguimento.

Limiti di guida
Ai titolari di patente di guida di categoria B conseguita dopo il 9 febbraio 2011, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.

Chi consegue la patente dunque, per un anno deve stare attento a non guidare autoveicoli che hanno una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. 
Nel caso di autoveicoli di categoria M1 (cioè le classiche autovetture) devono stare attenti anche al fatto che non superino la potenza massima di 70 kw.

A chi sono applicabili i limiti dei neopatentati
Le limitazioni dei neopatentati valgono dal conseguimento della patente:

  • in caso di nuova patente italiana
  • in caso di nuova patente rilasciata a seguito di revoca della precedente (tranne se la revoca è avvenuta come sanzione accessoria art. 219 cds)
  • per gli stranieri che hanno convertito la loro patente
  • per i militari che hanno convertito la loro patente
PATENTE B96 / BE

Patenti B96 e BE

Dal 19 gennaio 2013 ha fatto la sua comparsa la B96, una patente tutta particolare e di una certa utilità per chi vuole trasportare con l'autovettura dei rimorchi di una certa consistenza.

Tutti quelli che hanno ad esempio un carrello per le barche o le moto (i cosiddetti TATS) potrebbero avere bisogno di questo piccolo codice, il 96, sulla patente B, senza bisogno di altro, senza cioè per forza conseguire la patente BE.
Dipende tutto da quanto pesa il rimorchio, con e senza il carico.

Il Ministero è uscito con una serie di circolari (n. 2461n. 5306n. 10313) per chiarire bene i veicoli e gli esami necessari per conseguire la B96.

La cosa interessante è che, a differenza della BE, la B96 può essere conseguita subito, non c’è bisogno di fare due esami in due sessioni diverse, mentre per le estensioni E (sulla B, sulla C e sulla D) occorre sempre inoltrare una nuova pratica e dunque ci sono più spese.
Questo perché la B96 è considerata a tutti gli effetti una B semplicemente un po' più "potente", tanto è vero che chi effettua l'esame specifico per la B96 su un'autovettura con cambio automatico (mentre per l'esame classico della patente B ha usato un'autovettura con cambio tradizionale) non "paga pegno" cioè non si trova riportato sulla patente il codice 78 (che corrisponde al limite alla guida di veicoli con cambio automatico).

Insomma, la B96 potrebbe essere davvero un'alternativa interessante alla BE.

Si tenga presente che l'esaminatore che fa gli esami di una e dell'altra patente, è della stessa categoria.
L'esaminatore per la patente B96 è lo stesso che svolge gli esami per la patente B.

Patente B96 Patente BE
Cosa permette di guidare?  
Complessi di veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3500 kg e fino a 4250 kg. Motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata maggiore a 750 kg e fino a 3500 kg. La massa massima del complesso non deve superare 7000 kg.
PATENTE C - C1

La patente C è la patente più richiesta tra quelle professionali perchè abilita alla guida dei "camion" ovvero dei veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio (per il trasporto professionale invece adesso è richiesta, in aggiunta alla patente C, anche la CQC merci). Dal 19 gennaio 2013, per guidare camion di limitato tonnellaggio, è possibile conseguire la patente C1, che è una patente dunque "più piccola" rispetto alla C.

La patente C "contiene" la patente B e la patente C1.

A 18 anni non si possono guidare subito tutti i mezzi pesanti, a meno di conseguire insieme la CQC trasporto cose con formazione ordinaria. Diversamente occorre aspettare di compiere 21 anni. 

Per conseguire la C1 e la C occorre avere la patente B. Sia l'esame teorico che l'esame pratico però sono diversi da quelli della patente B, per questo motivo occorre sostenerli entrambi.  


Età massima:
le patenti C1, C1E, C e CE valgono 5 anni fino al compimento dei 65 anni; dopo il compimento dei 65 anni queste patenti  prendono due strade diverse. Per informazioni sul rinnovo si può consultare anche la pagina sul rinnovo della patente

Chi ha la patente C1, C1E e C  dopo i 65 anni deve rinnovarla ogni 2 anni presso la CML.

Chi ha la patente CE, dopo i 65 anni, se vuole continuare a guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, può farlo fino a 68 anni, ma rinnovando  la patente ogni anno presso la CML. Dopo i 68 anni la patente CE viene declassata a patente C.

Veicoli che si possono guidare con la patente C:
veicoli della categoria B;
autoveicoli per trasporto di cose (e non di persone, sono dunque esclusi gli autobus) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero

Veicoli che si possono guidare con la patente C1:
veicoli della categoria B;
autoveicoli per trasporto di cose (e non di persone, sono dunque esclusi gli autobus) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero;
macchine operatrici eccezionali.
PATENTE D - D1

La patente D abilita alla guida di autoveicoli per trasporto di persone con numero di posti superiori a 9 compreso quello del conducente (autobus), ma solo in uso proprio. Per guidare autobus e scuolabus occorre conseguire adesso, la CQC persone. Una volta occorreva possedere la patente B da almeno 12 mesi o la C da 6 mesi, ma per rispettare la Direttive 91/439/CEE tale comma è stato abrogato, anche se rimane obbligatorio avere la B prima della D.

Da gennaio 2013 esiste anche la patente D1, che è una patente "più piccola" rispetto alla D, ovvero permette di guidare autobus limitati di dimensione, i cosiddetti "minibus" che sono autobus con numero di posti superiori a 8, oltre a quello del conducente, ma inferiore a 16.

Età minima:
21 anni per la patente D1
24 anni per la patente D (l'età minima scende a 21 anche nel caso della patente D se si consegue insieme la CQC persone)

Età massima:
la patente D deve essere rinnovata ogni 5 anni fino a 60 anni di età, poi ogni anno presso la Commissione Medica Locale fino ai 68 anni; dopo non è più possibile guidare autobus e la patente D viene declassata a patente C. Può essere utile anche leggere la pagina sul rinnovo della patente.

Veicoli che si possono guidare con la patente D:
veicoli della categoria B;
autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 ad uso proprio, anche trainanti un rimorchio leggero.
 
Veicoli che si possono guidare con la patente D1:
veicoli della categoria B;
autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 e inferiori a 17 (posto del conducente compreso) ad uso proprio, anche trainanti un rimorchio leggero.

 

 

ESTENSIONE E

Si tratta di un'estensione delle patenti B, C1, C, D1 e D che permette il traino di rimorchi e semirimorchi non leggeri (ovvero di massa massima autorizzata superiore a 750 kg) ai veicoli per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida.

L'estensione si ottiene superando un esame teorico orale (per chi ha conseguito la patente C, C1, D o D1 prima del 1 marzo 2015, o per chi ha conseguito la patente B prima del 1/12/2013)  e un esame pratico su veicolo specifico. Chi ha conseguito la patente C, C1, D o D1 dopo il 1 marzo 2015, o chi ha conseguito la patente B dopo il 1/12/2013, è dispensato da dover fare un nuovo esame teorico e deve sostenere solo l'esame pratico.

Più nello specifico, con l'estensione E si possono conseguire le seguenti patenti:

B+E Complessi di veicoli composti da: motrice di categoria B + rimorchio o semirimorchio non leggeri: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg
C1+E Complessi di veicoli: motrice di categoria B o C1 + rimorchio o semirimorchio non leggero. La massa autorizzata del complesso non può superare i 12000 kg
C+E Motrice di categoria C + rimorchio o semirimorchio non leggero
D1+E Motrice di categoria D1 + rimorchio non leggero
D+E Motrice di categoria D + rimorchio non leggero

KA - KB

I certificati KA e KB sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture.

Più precisamente:
il KA è richiesto per la guida di motoveicoli di massa complessiva fino 1,3 t adibiti a servizio pubblico di piazza o noleggio con conducente, ed è associato alla patente A
il KB è richiesto per la guida di taxi, autovetture e motoveicoli (oltre 1,3 t) da noleggio con conducente, ed è associato alla patente B

 

Informazioni generali

1. Quando i veicoli viaggiano senza passeggeri o senza svolgere il servizio professionale il conducente non è obbligato ad avere il CAP
2. Vale il principio del contenimento: il KB "contiene" il KA, ovvero chi ha il KB può guidare anche veicoli per cui si richiede il KA
3. Il CAP vale nel momento in cui è valida la patente, se la patente scade di validità anche il CAP associato non è più valido

 

Rilascio e rinnovo

Il CAP viene rilasciato a seguito di un esame teorico in forma orale presso le sedi UMC. Deve essere rinnovato ogni 5 anni attraverso una visita medica.

CQC MERCI

La CQC Merci è la Carta di Qualificazione del Conducente richiesta ai conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di cose: dal 10 settembre 2009 è diventata obbligatoria.

 

Informazioni generali

Definiamo innanzitutto che cos’è la carta di qualificazione del conducente. La CQC è un’abilitazione professionale che viene abbinata alla patente con la quale dobbiamo lavorare.

Volendo quindi fare gli autisti a bordo di veicoli che richiedono una patente di categoria C, è necessario il possesso di entrambe.

È quindi necessario avere la patente C o CE (oppure C1/C1E) – a seconda del veicolo che dobbiamo guidare – e in più la CQC merci abbinata.

Ci tengo a sottolineare che la CQC merci è un’abilitazione unica. Se ci servono sia la patente C, che la CE, non dobbiamo fare 2 volte la CQC. Il conseguimento è uno unico e poi viene abbinata a tutte le patenti di quella categoria che già abbiamo o che otterremo in futuro.

Possiamo quindi dire che la patente ci autorizza a guidare il veicolo, la CQC ci autorizza a farlo come lavoro.

La procedura per il conseguimento è semplice. Si tratta di iscriversi e frequentare obbligatoriamente un corso di formazione iniziale e, successivamente, di superare un esame a quiz.

La durata del corso è variabile in base all’età e alla patente.

Chi è già in possesso della patente C o CE (oppure C1 o C1E) ha due opzioni:

  1. 140 ore
  2. 35 ore se ha già la CQC persone (facendo la cosiddetta “estensione”)

Chi invece non ha ancora una patente di categoria C, può scegliere di conseguirle in contemporanea seguendo un corso di:

  1. 140 ore
  2. 35 ore se ha già la CQC persone
  3. 280 ore se ha meno di 21 anni e vuole la patente C/CE

Conseguire insieme patente e CQC vuol dire, in sostanza, fare un’unica iscrizione e, sempre all’interno di un unico procedimento, affrontare i vari esami previsti per entrambe le abilitazioni.

Il corso di formazione iniziale della CQC merci ha una durata di:

  • 140 ore se si ha più di 21 anni
  • 35 ore + 2,5 ore di guida se si possiede già la CQC persone
  • 280 ore se si ha più di 18 anni e meno di 21: per ottenere la patente C
  • 140 ore se si ha più di 18 anni e meno di 21: per la patente C1

Per conseguire la CQC merci si deve essere già in possesso della patente C / CE; C1 / C1E o, al limite, si deve presentare richiesta per il conseguimento contemporaneo di patente e CQC.

La richiesta di patente C e CQC merci insieme è obbligatoria per chi ha meno di 21 anni.

Se la CQC è scaduta da oltre 2 anni si è costretti a rifare gli esami come chi deve conseguirla per la prima volta. Stai quindi attento alla scadenza! Ecco le info sul cosiddetto esame di ripristino obbligatorio in questa situazione.

Esame CQC

Entro 1 anno dal termine del corso CQC è necessario superare l’esame previsto.

Da novembre 2019 sono entrate in vigore delle modifiche che hanno ottimizzato i tempi.

La prova è a quiz e consiste in:

  • 70 quiz
  • 90 minuti di tempo
  • massimo 7 errori consentiti

Chi è già in possesso di CQC persone affronta una prova ridotta:

  • 30 quiz
  • 40 minuti di tempo
  • massimo 3 errori consentiti

 

In caso di bocciatura all’esame dobbiamo attendere almeno 30 giorni per poterlo rifare e presentare una nuova domanda di iscrizione (senza dover rifare il corso, se è concluso da meno di 1 anno).

 

 

CQC PERSONE

La CQC Persone è la Carta di Qualificazione del Conducente richiesta ai conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone (guida di autobus uso terzi e scuolabus): dal 10 settembre 2008 è diventata obbligatoria.

 

Informazioni generali

Vediamo innanzitutto che cos’è la carta di qualificazione del conducente. La CQC è un’abilitazione professionale che viene abbinata alla patente con la quale dobbiamo lavorare.

Volendo quindi fare gli autisti a bordo di veicoli che richiedono una patente di categoria D, è necessario il possesso di entrambe.

È quindi necessario avere la patente D o DE (oppure D1/D1E) – a seconda del veicolo che dobbiamo guidare – e in più la CQC persone abbinata.

Sottolineo che la CQC persone è un’abilitazione unica. Se ci servono sia la patente D, che la DE, non dobbiamo fare 2 volte la CQC. Il conseguimento è uno unico e poi viene abbinata a tutte le patenti di quella categoria che già abbiamo o che otterremo in futuro.

Possiamo quindi dire che la patente ci autorizza a guidare il veicolo, la CQC ci autorizza a farlo come lavoro.

La procedura per il conseguimento è la seguente: frequentare obbligatoriamente un corso di formazione iniziale e, successivamente, superare un esame a quiz.

La durata del corso è variabile in base all’età e alla patente.

Chi è già in possesso della patente D o DE (oppure D1 o D1E) ha due opzioni:

  1. 140 ore
  2. 35 ore se ha già la CQC merci (facendo la cosiddetta “estensione”)

Chi invece non ha ancora una patente di categoria D, può scegliere di conseguirle in contemporanea seguendo un corso di:

  1. 140 ore
  2. 35 ore se ha già la CQC merci
  3. 280 ore se ha meno di 23 anni e vuole la patente D/DE

Chi frequenta il corso da 140 ore e ha meno di 23 anni ottiene (ovviamente superando i relativi esami) la patente D1/D1E, oppure la patente D limitata a percorsi di linea inferiori a 50 km.

Conseguire insieme patente e CQC vuol dire, in sostanza, fare un’unica iscrizione e, sempre all’interno di un unico procedimento, affrontare i vari esami previsti per entrambe le abilitazioni.

Questa procedura consente, con un po’ di sforzo in più nello studio, di ottimizzare tempi e costi di conseguimento.

Il corso di formazione iniziale della CQC ha frequenza obbligatoria e durata di:

  • 140 ore se hai più di 23 anni: patente D senza limitazioni
  • 140 ore se hai più di 21 anni e meno di 23: la patente D è limitata a percorsi di linea inferiori a 50 km
  • 280 ore se hai più di 21 anni e meno di 23: patente D senza limitazioni
  • 35 ore + 2,5 ore di guida se hai già la CQC merci

Il corso da 140 ore consiste in 130 ore di lezioni teoriche e 10 ore di guida. Quello da 280 ore è formato da 260 ore di teoria e 20 ore di guida.

 

Finito il corso iniziale viene rilasciato un attestato di frequenza che permette di prenotarsi all’esame. Esso vale 1 anno: passato tale periodo non è più possibile fare esami e quindi bisogna rifare il corso da capo.

Esame CQC

Entro 1 anno dal termine del corso CQC è necessario superare l’esame a quiz.

Da novembre 2019 sono entrate in vigore delle modifiche che hanno ottimizzato i tempi.

La prova consiste in:

  • 70 quiz
  • 90 minuti di tempo
  • massimo 7 errori consentiti

Chi è già in possesso di CQC merci affronta una prova ridotta:

  • 30 quiz
  • 40 minuti di tempo
  • massimo 3 errori consentiti

 

In caso di bocciatura all’esame dobbiamo attendere almeno 30 giorni per poterlo rifare e presentare una nuova domanda di iscrizione (senza dover rifare il corso, se è concluso da meno di 1 anno).

PATENTI SPECIALI

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie AM, A1,A2, A, B1,B, C1, C, D1 e D. Possono prendere anche l'estensione E (si veda la circolare 11141 del 11/5/2016).

Queste patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti effettuati presso le Commissione medico locali. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

Le patenti speciali dunque possono essere limitate alla guida dei veicoli:
di particolari tipi e caratteristiche
con determinate prescrizioni/adattamenti precisati sulla patente stessa
GUIDA ACCOMPAGNATA

A decorrere dal 23 aprile 2012, può richiedere la "guida accompagnata" chi ha compiuto 17 anni ed ha già una patente A1 o B1, che si consegue a 16 anni (categorie Patenti di guida ).

Il minore deve ottenere un'apposita autorizzazione alla guida accompagnata, rilasciata solo a chi abbia frequentato un corso della durata di almeno 10 ore di guida presso un'autoscuola o Centro di istruzione automobilistica ( programma corso di guida ) che al termine consegnerà all'allievo l'attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Durante la guida accompagnata,il minore non può guidare da solo, ma deve avere sempre a fianco un accompagnatore con patente B o superiore conseguita da almeno 10 anni, di età non superiore ai 60 anni e che non abbia subito provvedimenti di sospensione della patente negli ultimi 5 anni. La vettura, inoltre, deve esporre, nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la scritta in lettere maiuscole "GA" (acronimo di "Guida Accompagnata"), di colore nero su fondo giallo retroriflettente e di dimensioni standard specificate nel decreto (visualizza modello)

La ricevuta è rilasciata:

a) con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;

b) con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.

Nel caso in cui, durante il periodo di guida accompagnata, il minore commette violazioni , il diritto all'autorizzazione è revocato ed è inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di autorizzazione alla guida accompagnata.

Il corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata deve essere svolto presso un’autoscuola. Se il minore è mutilato o minorato, l'autoscuola deve svolgere corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale; in alternativa tale tipologia di corso deve essere effettuata presso un centro di istruzione automobilistica.

Il corso di formazione:

•  va effettuato su veicoli idonei per il conseguimento della patente di categoria B, muniti di segni distintivi  e doppi comandi;

•  si svolge in lezioni individuali, per una durata non superiore a due ore giornaliere; sul veicolo possono essere presenti solo il minore conducente e l'istruttore autorizzato e abilitato;

•  prevede almeno dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna;

•  deve essere documentato da un apposito libretto delle lezioni di guida.

Il corso di formazione si conclude con il rilascio al minore, da parte dell'autoscuola, di un attestato di frequenza, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Nota Benel'aspirante al conseguimento della patente di categoria B, già minore autorizzato alla guida accompagnata, è esonerato dal ripetere le esercitazioni di guida purché:

• presenti istanza di conseguimento della patente entro sei mesi dal compimento del diciottesimo anno, e

• in qualità di minore autorizzato, non sia incorso nella revoca dell'autorizzazione.